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IN EVIDENZA

 


 MEMORIA STORICA 

Di seguito sono riportati i principali provvedimenti relativi al sisma che ha colpito le nostre zone nei giorni del 20 e 29 maggio 2012.


 

25/04/2013

Emergenza in Emilia fino a dicembre 2014

 

Via libera a un Dl omnibus

 

Un decreto legge omnibus di fine mandato. È quello approvato ieri dal Governo Monti a Palazzo Chigi per affrontare alcune emergenze come quella dei rifiuti in Campania e a Palermo o per dare nuove risposte ai terremotati dell’Emilia e dell’Abruzzo. Due capitoli a parte sono dedicati all’Expo Milano 2015 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) e alla riqualificazione dell’area portuale di Piombino destinata, salvo ripensamenti dell’ultimo istante, ad occuparsi dello smaltimento del relitto della Costa Concordia.

Il capitolo terremoto abbraccia sia quello del maggio scorso dell’Emilia, Veneto e Lombardia, sia quello del 2009 in Abruzzo. Il nuovo decreto d’urgenza, all’articolo 6, proroga al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza dello stato di emergenza legato al terremoto del maggio 2012. Inoltre, per andare incontro alle esigenze dei contribuenti emiliani, veneti e lombardi colpiti dal sisma, proroga al 15 giugno 2013 (prima era il 30 novembre 2012), il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione. Sempre entro metà giugno sarà possibile presentare la documentazione utile per accedere al finanziamento da parte di tutti i soggetti che non sono riusciti a farlo entro il termine originario del 30 novembre 2012. Il nuovo termine di accesso ai finanziamenti potrà essere sfruttato anche per il pagamento di tasse, contributi e premi dovuti dal 1 ̊ luglio 2013 al 15 dicembre 2013 sia da chi non è riuscito a consegnare la documentazione utile entro il 30 novembre 2012 sia da parte di chi, si legge nel decreto, ha «già utilmente rispettato il termine ultimo» di fine novembre scorso. A dettare le regole sarà un nuovo provvedimento delle Entrate, mentre Cassa depositi e prestiti e l’Abi dovranno adeguare la convenzione prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti nel rispetto dei limiti di spesa.

Prosegue, inoltre, l’assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009, così come saranno favorite la ricostruzione, anche attraverso la messa in opera di interventi straordinari di demolizione e abbattimento di edifici pericolanti, e la rimozione delle macerie.

Il fronte emergenze è caratterizzato da quelle ambientali in Campania e nella città di Palermo per la raccolta dei rifiuti. In quest’ultimo caso sono prorogate le disposizioni dell’ordinanza di Protezione civile del luglio 2010 sui rifiuti in Sicilia, limitatamente agli interventi relativi a Palermo. In particolare, dovranno essere completati i lavori di potenziamento della discarica di Bellolampo, ma soprattutto dovranno essere realizzati gli impianti di trattamento e separazione dei rifiuti. La discarica dovrà essere messa in sicurezza.

Per la Campania, invece, il Dl proroga fino al 31 marzo 2014 l’ordinanza di Protezione civile per Napoli sul collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e l’impianto di grigliatura e derivazione di Succivo.

Sull’Expo Milano 2015 il Dl prova ad accelerare la realizzazione degli interventi modificando la governance con l’unificazione del Commissario straordinario del Governo con quella del Commissario generale dell’Esposizione. Il Commissario unico, nominato dal nuovo Governo, avrà poteri di deroga alla legislazione vigente a mezzo ordinanza, nonché poteri sostitutivi per risolvere eventuali criticità. Sarà affiancato da 3 delegati con riconosciute professionalità nelle discipline giuridiche, economiche ed ingegneristiche.

Il Dl, infine, punta a sbloccare 90 milioni di euro per riqualificare l’area portuale di Piombino. Per la realizzazione degli interventi di ammodernamento, già previsti dal Piano regolatore del porto, il presidente della regione Toscana è nominato commissario straordinario. Il dragaggio dei fondali, il completamento dello svincolo fra la Tirrenica e il porto, il risanamento dei sedimenti contaminati del porto, gli interventi più urgenti, nonché la realizzazione del collegamento viario tra l’area siderurgica e portuale e l’asse stradale Cecina-Civitavecchia.

Fonte: Sole24ore

 

 


 

 

30/03/2013

Studi settore sospesi per il sisma

 

Verso una sospensione degli studi di settore per i terremotati dell’Emilia. Sulla falsariga di quanto accadde nel 2010 per il terremoto in Abruzzo, il Fisco sta studiando come replicare per l’anno d’imposta 2012 l’esclusione dagli studi di lavoratori autonomi e professionisti che operano nei territori dell’Emilia, della Lombardia e del Veneto. La decisione della possibile esclusione dei terremotati potrebbe arrivare già la prossima settimana quando saranno resi noti i correttivi congiunturali (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Anche se in lista d’attesa per una possibile est ensione dell’esclusione ci sarebbero i soggetti a studi di Albinia, e della Liguria colpiti dalle alluvioni del novembre 2012.

Per la nuova esclusione si stanno studiano alcuni distinguo rispetto all’Abruzzo. Ad esempio, per i terremotati del 2012 la comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore potrebbe essere su opzione. Per l ’ Abruzzo l’esclusione dall’invio del quadro allegato a Unico (a eccezione di banche e assicurazioni) fu decisa in seconda battuta, il 30 agosto 2010.

Nelle intenzioni del Fisco le comunicazioni dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore inviate dai soggetti terremotati potranno essere utilizzate per monitorare meglio il reale impatto del sisma. In sostanza, con l’analisi di questi dati, l’amministrazione potrebbe ottenere una fotografia nitida del peso dei danni subiti ai fini della determinazione dei fatturati o delle merci perse con la distruzione dei magazzini. E allo stesso tempo verificare anche la fondatezza degli aiuti concessi, tema questo scottante e che proprio per l’Abruzzo ha finito per innescare un delicato pre-contenzioso tra Italia e Bruxelles.

Fonte: Sole24ore 

 


 

 

13/03/2013

Terremoto, il Fisco punta a chiudere le definizioni

 

Nota dell’agenzia per Emilia, Lombardia e Veneto

 

 

Il Fisco non molla la presa sui terremotati e non rinuncia alla chiusura degli accertamenti nelle aree colpite dal sisma nel maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto.

Scade il prossimo martedì 30 aprile il termine entro cui i soggetti terremotati dovranno effettuare i versamenti per perfezionare l’accertamento con adesione o l’accettazione dell’invito al contraddittorio. Questo sempre che i termini di pagamento siano scaduti nel periodo di sospensione. Lo ribadisce una nota della Direzione centrale accertamento dell’agenzia delle Entrate.

Il tutto con una raccomandazione agli uffici ben precisa: l’Agenzia non può rinunciare all’azione di accertamento. Come spiega la nota dell’Accertamento, tutte le disposizioni introdotte che prevedono per i contribuenti danneggiati dal sisma una sospensione e una immediata ripresa degli adempimenti, non precludono in alcun modo agli uffici dell’Agenzia di eseguire la loro azione di accertamento entro i termini di prescrizione e decadenza in vigore. Lo stesso legislatore, infatti, più volte intervenuto sul tema della sospensione dei termini, non ha mai differito le scadenze per chiudere l’accertamento con adesione o quello per l’accettazione dell’invito al contraddittorio se non in relazione a quelli scaduti tra il 20 maggio e il 30 novembre del 2012, i quali sono prorogati al 31 maggio prossimo.

Nessuna sanzione sarà comunque applicata nel caso in cui gli adempimenti, come ad esempio quelli per la presentazione di atti e documenti richiesti dall’Agenzia, sono scaduti nel periodo di sospensione ed effettuati comunque entro la fine di aprile. Come spiega la direzione Accertamento, infatti, la ripresa senza applicazione di sanzioni entro il 30 aprile degli adempimenti tributari sospesi tra il 20 maggio e il 30 novembre 2012 è stata espressamente disposta dal decreto dell’Economia di fine dicembre.

Nella nota l’Agenzia evidenzia intanto che «tale disposizione riguarda gli adempimenti tributari diversi dai versamenti; infatti, in relazione a questi ultimi, anch’essi oggetto di sospensione, già l’articolo 11, comma 6 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, aveva previsto il pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine del 16 dicembre 2012, differito al successivo 20 dicembre dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213».

Riguardo agli adempimenti i cui termini sono scaduti nel periodo di sospensione, invece, le Entrate ricordano che in questo ambito devono farsi rientrare i termini relativi agli adempimenti previsti dalle discipline che regolano gli istituti definitori, eccetto quelli fissati per legge alla scadenza per la proposizione del ricorso, per i quali ha operato invece la sospensione del decorso dei termini processuali fino al 31 dicembre 2012, con ripresa della decorrenza a partire dalla fine del periodo di sospensione (articolo 6, comma 4 del decreto legge 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2012).

Per questi motivi la nota spiega che la scadenza del 30 aprile 2013 debba considerarsi quale termine ultimo per effettuare anche i versamenti utili al perfezionamento dell’accertamento con adesione o dell’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio, qualora siano scaduti ordinariamente nel periodo di sospensione.

Fonte: Sole24ore

 


05/03/2013

 

Aree colpite dal sisma

 

Emilia Romagna: contributi alle imprese per le spese sostenute per la messa in sicurezza

 

Un'ordinanza del commissario Errani dispone oltre 72,8 milioni di euro, messi a disposizione dall’Inail, per le imprese, insediate nelle aree colpite dal sisma che ha colpito l’Emilia Romagna, che hanno carenze strutturali nei capannoni e per i quali occorre intervenire per aumentarne la sicurezza.

La Regione Emilia-Romagna intende sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad attività produttive ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8-bis del Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74.

E’ quanto stabilito da un’ordinanza emanata dal commissario delegato alla Ricostruzione e presidente della Regione Vasco Errani, con cui si definiscono modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale, per interventi di rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 del “cratere ristretto” .

Con questo provvedimento la Regione Emilia-Romagna aggiunge un importante tassello a quelli già assunti, sostenendo le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma che non rientravano in una precedente ordinanza relativa alla riparazione delle imprese danneggiate. Questo attraverso il cofinanziamento delle spese sostenute per la certificazione di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad attività produttive.

L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 12.000. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di € 149.000.

La domanda di contributo deve essere compilata esclusivamente tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno disponibili sul sito internet www.regione.emilia-romagna.it/terremoto e sul sito imprese.regione.emilia-romagna.it , a partire dall’8 marzo 2013.

Sarà possibile presentare la domanda nei seguenti periodi:

- dal 8 marzo 2013 all’8 aprile 2013

- dal 30 aprile 2013 al 15 maggio 2013

- dal 31 maggio 2013 al 14 giugno 2013

A cura della Redazione

Emilia-Romagna, Ordinanza 22/02/2013, n. 23, B.U.R. 5/03/2013, n. 54

Fonte: Regione Emilia Romagna

 

 


 

 

19/02/2013

Canone RAI 2013 (aggiornato): il modello per chiedere la sospensione

 

COMUNICATO D.R. EMILIA ROMAGNA

 

Sisma maggio 2012 – il canone TV non è dovuto dai soggetti che non possono utilizzare l’apparecchio televisivo

 

Gli abbonati privati alla TELEVISIONE che, a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, hanno subìto la distruzione dell’apparecchio televisivo o hanno ricevuto ordinanza di sgombero dalla propria abitazione, non devono il canone fino a quando non rientrano in possesso di un apparecchio televisivo.

 

A tal fine, gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione con la quale attestano l’inagibilità dell’abitazione o la distruzione dell’apparecchio televisivo e di non detenerne altri presso una diversa dimora propria o dei componenti del nucleo familiare.

 

La dichiarazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate – S.A.T Sportello Abbonamenti Tv – casella postale 22 – 10121 Torino.

 

Il modulo da compilare, in allegato a questo comunicato, è reperibile sul sito Internet della Direzione regionale dell’Emilia-Romagna (http://emiliaromagna.agenziaentrate.it) e dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Bologna, 18 febbraio 2013

 

 

Modello compilabile

 

 

 

 

 


 

04/02/2013

Sisma in Emilia: bilanci delle società di capitali prorogati al 30 settembre

 

Posticipato al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione dei bilanci 2012 delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma in Emilia. La disposizione, stabilita il 31 gennaio dal Consiglio dei Ministri su richiesta del presidente della Regione e Commissario alla ricostruzione Vasco Errani, dovrebbe essere pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo slittamento permetterà al nuovo Parlamento di disporre del tempo necessario per legiferare a favore della distribuzione, su cinque annualità, delle perdite maturate dalle aziende nel corso del 2012. 

Fonte: Eutekne

 

 


 

 

31/01/2013

CANONE RAI 2013 ZONE TERREMOTO EMILIA

 

Canone Rai, nessuna decisione: si deve pagare  (nota: vedere aggiornamento sopra)

 

Oggi scade il termine per pagare il canone Rai e per i terremotati il "sistema" non è stato in grado di dare risposte certe. A sentire la Rai di sospensione neanche a parlarne e le eventuali disdette andavano comunicate entro il 31 dicembre. Oggi manco a parlarne. A sentire Monti se ne sarebbe occupato due giorni fa, a sentire la Federconsunnatori bisognava mandare al più presto una generica comunicazione speranzosa. La sostanza è che manca un provvedimento certo e che le decine d i cittadini che hanno tentato di comunicare con call-center a pagamento della Rai si sono arrese dopo minuti e minuti di palleggio tra le risposte automatiche. Inutile, per chi ci ha provato, tentare di mandare una mail al sito della Rai perché al momento dell'invio viene bloccata da una segnalazione di "error" e una lunga spiegazione in inglese. Quindi o oggi si paga il dovuto, evitando la mora, oppure da domani si deve sperare che qualcuno scriva un atto normativo chiaro, semplice e retroattivo con quale evitare l'ennesima beffa ai terremotati per di più confusa da tante promesse finora solo elettorali.

Fonte: Gazzetta di Modena

 

 


 

16/01/2013

Sisma, più tempo dal fisco - DICHIARAZIONI REDDITI 2011 ENTRO IL 30 APRILE 2013

 

 

Dichiarazioni dei redditi 2011 entro il prossimo 30 aprile per i contribuenti colpiti dal sisma del maggio 2012. È questo il termine per effettuare gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal governo tra il 20 maggio e il 30 novembre 2012. A stabilirlo è il decreto Mef 21 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 di ieri.

Per effetto del sisma che ha danneggiato l’Emilia e alcune zone della Lombardia e del Veneto, infatti, il dm 1° giugno 2012 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali fino al 30 settembre 2012. Stop poi prorogato ulteriormente al 30 novembre dal dm del 24 agosto 2012. Il dl n. 174/2012 ha quindi previsto la restituzione entro il 16 dicembre 2012 delle tasse e dei contributi non versati per effetto dell’interruzione, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Per tutti gli altri adempimenti fiscali, a cominciare dalle dichiarazioni, modalità e scadenze sono invece state ufficializzate ieri, fissandole a fine aprile.

I modelli che dovranno essere compilati e inviati in via telematica al fisco sono quelli ordinari (esempio 730/2012 o Unico 2012). Nelle dichiarazioni riferite al periodo d’imposta 2011, però, i contribuenti dovranno valorizzare la casella «Eventi eccezionali» con il codice «4».

 

Ma non è tutto. Sulla G.U. di ieri ha visto la luce anche un altro decreto Mef, datato 28 novembre 2012, che concede la garanzia statale sui mutui erogati per la ricostruzione a favore dei soggetti terremotati. In particolare, vengono garantiti i finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti e dalle banche ai sensi del dl n. 174/2012. Possono richiedere il contributo i titolari di reddito d’impresa, ma anche, al ricorrere dei requisiti fissati dal dl n. 194/2012, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole. Accesso possibile pure ai dipendenti proprietari di una prima casa classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione di agibilità prevista dalla scheda Aedes (vale a dire tutte le abitazioni principali qualificate come non agibili).

Fonte: ItaliaOggi

 

 


 

 

20/12/2012

 

Terremoto: in scadenza le agevolazioni previste per le zone colpite dal sisma dello scorso maggio

Si ricorda che il 31 dicembre 2012 scadono le agevolazioni previste a favore dei soggetti individuati dal D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 convertito nella Legge n. 122 del 1 agosto 2012 relativi ai territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio scorsi e in particolare:

1. esenzione imposta di bollo per le istanze presentate alla Pubblica Amministrazione

2. pagamento in misura ridotta per verbali di sanzione già emessi alla data del sisma

3. sospensione delle notificazioni dei verbali

4. presentazione pratiche al Registro Imprese, REA e Albo Artigiani per eventi con scadenza al 30 novembre 2012, senza incorrere in sanzione

5. presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), senza incorrere in sanzione

6. richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e pagamento della relativa tariffa, senza incorrere in sanzione.

Si ricorda, inoltre, che  il versamento del diritto annuale, il cui termine è stato sospeso fino al 30 novembre 2012, deve essere effettuato entro il 20 dicembre p.v.


Fonte: CCIAA Ferrara

 


 

10/12/2012

Stanziati dalla regione Emilia-Romagna contributi per la cosiddetta «ricostruzione pesante» dopo il sisma del maggio scorso.

 

È stata infatti approvata l’ordinanza del 6 dicembre 2012 n. 86 per gli immobili inagibili con esito «E». L’ordinanza stabilisce i criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi dagli eventi sismici.

Le «E pesanti» sono state suddivise in «danno significativo», «danno grave» e «danno gravissimo» collegato al «livello operativo» (E1,E2 o E3), riferimento per il rimborso. L’impostazione del provvedimento non si discosta da quelli precedenti in materia (ordinanza numero 51) per quanto concerne le procedure, i requisiti per beneficiare dei contributi e le modalità di presentazione delle domande. Diversa, invece, l’entità dei contributi ammissibili. Questi stabiliti in base al danno subito ed alla vulnerabilità dell’edificio, evidenziati nella perizia e nel progetto elaborato dal tecnico.

Le tabelle allegate all’ordinanza indicano gli «stati di danno» ed i «valori di vulnerabilità» che, combinati insieme, consentiranno di stabilire il «livello operativo» di riferimento e, conseguentemente, il costo parametrico su cui calcolare il contributo. In caso di livello E1 fino a 120 metri quadrati si otterranno 1.000 euro, che calano a 800 tra 121 e 200 metri e ulteriormente a 700 oltre i 200 metri quadrati. Con il livello E2 arriveranno 1250 euro fino a 120 metri quadrati, 1.000 nella fascia intermedia e 850 oltre i 200 metri quadrati. Il livello E3 garantirà 1450 euro fino a 120 metri quadrati, 1.200 nella fascia 121-200 e 1.000 oltre i 200 metri quadrati. Ci saranno poi incrementi per ogni caso particolare: 40% per gli edifici di interesse culturale, 10% per l’efficientamento energetico oltre il 30% rispetto ai consumi medi dell’anno precedente,15% per chi arriverà in classe energetica A, fino al 15% per chi ha case in zone a rischio liquefazione e 10% per ubicazioni disagiate. Le spese tecniche, come sempre, sono computate al 10% mentre nei rimborsi rientrano anche le pertinenze.

I lavori devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo che sarà erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori e ai tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione. Il contributo è riconosciuto ai proprietari, agli usufruttuari, ai titolari di diritti reali di garanzia (che si sostituiscano ai proprietari). Il contributo deve essere richiesto entro il 30 giugno 2013 al sindaco del Comune nel quale è ubicato l’immobile danneggiato.

La domanda è redatta ed inoltrata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica predisposta dal Commissario delegato sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

 

 


 

07/12/2012

 

CIRCOLARE 46/E  del 06/12/2012

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

 

 

OGGETTO: Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194 – Chiarimenti

 

 

Con la circolare n. 45/E del 26 novembre 2012, è stata fornita risposta ai quesiti in merito ad alcune questioni interpretative sorte nella fase applicativa del finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori introdotto dall’articolo 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti con particolare riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente.

 

 

 


 

 

27/11/2012

 

CIRCOLARE 45/E  del 26/12/2012

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

 

OGGETTO: Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - Risposta a quesiti

 

Circolare 45/E

 

 


 

19/11/2012

 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento, che integra e modifica il precedente provvedimento del 22 ottobre, per consentire anche a professionisti, esercenti attività agricole e dipendenti di utilizzare il modello per ottenere il finanziamento agevolato per far fronte ai pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi a causa del sisma.

Gli interessati devono compilare il modello, presentando dal 21 al 30 novembre copia della comunicazione e della ricevuta telematica che attesta la trasmissione all’Agenzia alla banca che eroga il finanziamento.

 

Provvedimento Agenzia Entrate 2012/166087

 

 


 

 

16/11/2012 ore 18.00

 

CIRCOLARE N. 43/E

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso

Roma, 16 NOVEMBRE 2012

 

OGGETTO: Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 – Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di maggio 2012 – Gestione del contenzioso tributario

Con decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto), il Governo ha adottato interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e il 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

L’articolo 6 del decreto contiene, tra l’altro, alcune disposizioni in ordine:

 - alla sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale;

 - al rinvio d’ufficio delle udienze;

 - alla sospensione dei termini.

 Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e istruzioni per la gestione del contenzioso tributario, in applicazione delle predette disposizioni.

 

Circolare 43/E 

 

 


 

 

16/11/2012

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge di completamento della disciplina di accesso ai finanziamenti per il pagamento di tributi e contributi sospesi in occasione del sisma 2012. Il provvedimento d'urgenza chiarisce che possono accedere ai finanziamenti, oltre le imprese industriali, le imprese commerciali, agricole, i liberi professionisti e i lavoratori dipendenti, «sempreché - spiega una nota di Palazzo Chigi - abbiano titolo ad accedere ai contributi avendo subito danni. Con questa definizione della platea dei beneficiari si esaurisce definitivamente il quadro agevolativo, in caso di calamità naturali, ammissibile in base alle norme comunitarie».

L'intervento con provvedimento d'urgenza del Governo si è reso necessario dopo che il decreto legge 174/2012 ha previsto, sottolina la nota di Palazzo Chigi, «condizioni e procedure per accedere a finanziamenti agevolati per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi già sospesi in occasione degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012».

Il provvedimento d'urgenza è legato ad alcuni emendamenti integrativi introdotti alla Camera che - visti i tempi di conversione del decreto che scade il 9 dicembre 2012 - mettono a rischio per gli aventi diritto la possibilità di accedere tempestivamente alle procedure bancarie di
 finanziamento. Il Governo ha dunque deciso di anticipare l'effettività delle disposizioni emerse dal dibattito parlamentare». Fonte: Sole24ore

 

Consiglio dei Ministri n.54 del 16/11/2012

16 Novembre 2012

Il Consiglio dei Ministri è iniziato alle ore 11.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.

Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.

In apertura di seduta, il Presidente Monti ha ricordato che alle ore 16,45 del 16 novembre dello scorso anno, il nuovo Governo da lui presieduto si riuniva per la prima volta in questa sala. Sottolineata la situazione complessiva in cui l’Esecutivo veniva chiamato ad operare, il Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento all’intero Consiglio per l’impegno dimostrato in ogni circostanza.

  

Il Consiglio dei Ministri si è pronunciato sulle seguenti materie:

A. Decreto-legge di completamento della disciplina di accesso ai finanziamenti per il pagamento di tributi e contributi sospesi in occasione del sisma 2012

[...] 

 

A. DECRETO-LEGGE di completamento della disciplina di accesso ai finanziamenti

La disciplina adottata dal Governo con il Decreto-Legge N.174 del 2012 ha previsto condizioni e procedure per accedere a finanziamenti agevolati per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi già sospesi in occasione degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012.

Durante i lavori di conversione in legge del provvedimento d’urgenza la Camera ha varato alcuni emendamenti integrativi. I tempi di definitiva conversione in legge (9 dicembre 2012) mettono a rischio per gli aventi diritto la possibilità di accedere tempestivamente alle procedure bancarie di finanziamento. E’ quindi necessario anticipare l’effettività delle disposizioni emerse dal dibattito parlamentare. In sostanza con il decreto-legge si chiarisce che possono accedere ai finanziamenti, oltre le imprese industriali, le imprese commerciali, agricole, i liberi professionisti e i lavoratori dipendenti, sempreché abbiano titolo ad accedere ai contributi avendo subito danni.

Con questa definizione della platea dei beneficiari si esaurisce definitivamente il quadro agevolativo, in caso di calamità naturali, ammissibile in base alle norme comunitarie.

[...] 

 

 


 

 

12/11/2012

 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, ritenuto prioritario intervenire a sostegno delle imprese operanti nella provincia che hanno subito danni a causa del sisma del 20 maggio 2012 e giorni seguenti, assegna contributi in conto capitale finalizzati al ripristino degli immobili e delle dotazioni di beni strumentali danneggiati dal sisma.

 

IL TERMINE PER L'INVIO DELLE DOMANDE E' STATO PROROGATO FINO ALLE ORE 12 DEL 31 DICEMBRE 2012 SALVO CHIUSURA ANTICIPATA DEL BANDO PER ESAURIMENTO DEL FONDO DISPONIBILE

 

CCIAA Bologna - Contributo a favore delle imprese danneggiate dal sisma

 

 

Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde, nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, mettondo a disposizione la somma di Euro 11.000.000 per favorire la rapida riattivazione e ricostituzione delle attività economiche colpite dal sisma del maggio 2012.

Le domande devono essere presentate tramite invio telematico a partire dal 21 settembre 2012 sino al 30 novembre 2012.

 

CCIAA Mantova - Misure straordinarie di supporto alle imprese mantovane colpite dagli eventi sismici del Maggio 2012

 

 

 


 

 

01/11/2012

  

Slitta dal 16 al 30 novembre 2012 il termine di presentazione per il modello di comunicazione che i titolari di reddito d’impresa, danneggiati dal terremoto che ha colpito lo scorso maggio alcune Province dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate per accedere al finanziamento per far fronte ai pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi a causa del sisma.

 

Provvedimento Agenzia Entrate  2012/156146

   

 


 

23/10/2012

  

È stato approvato, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri, 22 ottobre 2012, il modello di comunicazione che i titolari di reddito d’impresa, danneggiati dal terremoto che ha colpito lo scorso maggio alcune Province dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate per accedere al finanziamento per far fronte ai pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi in seguito al sisma. Il modello dovrà essere trasmesso entro il 16 novembre, in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), mediante l’apposito software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il riferimento normativo è l’articolo 11, comma 7, del DL 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede per i titolari di reddito d’impresa la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per far fronte al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria:
sospesi ai sensi del DM 1° giugno 2012 e del DM 24 agosto 2012 (adempimenti tributari), nonché dell’articolo 8, comma 1, del DL 6 giugno 2012, n. 74 (adempimenti non tributari);
- per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

 

L’articolo 11, comma 11, del citato DL n. 174/2012 stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sia approvato il modello di comunicazione contenente i diversi importi dei versamenti da effettuare e siano fissati i tempi e le modalità di presentazione dello stesso.
Possono chiedere il finanziamento i titolari di reddito d’impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del DL 6 giugno 2012, n. 74 ovvero all’articolo 3-bis del DL 6 luglio 2012, n. 95.

Fonte: Eutekne

 

Provvedimento Agenzia Entrate 2012/152465

 

 


10/10/2012

 

 

Dopo i vari provvedimenti di sospensione dei termini di versamento dei tributi, per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma, il Decreto Legge 174/2012, dispone il pagamento delle rate scadute e non ancora saldate entro il 16/12/2012 (essendo il 16/12/2012 giorno festivo la scadenza ultima diventa quella del 17/12/2012).

 

(G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012 ) 

 

Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174

 

Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2012 n. 237

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

[...]

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

[...]

 

 

Titolo III

SISMA DEL MAGGIO 2012

 

Art. 11 Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012

 

[...]

 

6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[...]

 

 11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.

 

 

 

 


 

 

24/08/2012

 

È ufficiale la proroga al 30 novembre 2012 per gli adempimenti e i versamenti tributari con riferimento ai soggetti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a partire dal 20 maggio 2012. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202, del DM 24 agosto 2012, infatti, è finalmente stato fissato il nuovo termine.

 

 

Decreto del 24 agosto 2012 - Min. Economia e Finanze

 

Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012

 

Preambolo -

Preambolo In vigore dal 30 agosto 2012

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale e' stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la deliberazione 30 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine ai predetti eventi sismici nonche' a quelli verificatisi nello stesso territorio il giorno 29 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico volte a realizzare gli interventi di prima necessita';

Visto il proprio decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessita' di prorogare al 30 novembre 2012 il termine finale del periodo di sospensione disposto con il predetto decreto del 1° giugno 2012, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, a favore dei soggetti individuati nel decreto 1° giugno 2012;

 

Decreta:

 

Articolo 1 - Art. 1

In vigore dal 30 agosto 2012

 

1. Il termine finale del periodo di sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, di cui al decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e' fissato al 30 novembre 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 24 agosto 2012

 

Il Ministro: Grilli

 

 

 


07/08/2012

 

Legge del 7 agosto 2012 n. 134 

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012 - supplemento ordinario

 

 

Art. 67-septies. — (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

 

1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l’articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.

 

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all’articolo 2, comma 1, del decre- to-legge 6 giugno 2012, n. 74.

 

 

 


 

15/06/2012

 

CIRCOLARE INPS N.85 DEL 15 GIUGNO 2012

 

OGGETTO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Sospensioni contributive. Istruzioni contabili.

 

 

CIRCOLARE INAIL N. 28 DEL 15 GIUGNO 2012

 

 

OGGETTO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Sospensione dei premi assicurativi.

 

 

 


 

 

07/06/2012

 

G.U. n. 131 del 7 giugno 2012       

 

 

DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012 , n. 74

 

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

 

Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[...]

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

  [...]

 

 

Art. 8

 

Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali

 

 

1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del   Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000,n. 212, e successive modificazioni, e fermo che   la   mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresi' sospesi fino al 30 settembre 2012:

 

   1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria;

 

   2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

 

   3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

 

   4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

 

   5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio   per   finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

 

   6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

 

   7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

 

   8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;

 

   9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi   interessi,   con   la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita'   imprenditoriale,   commerciale,   artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici. 

 

  

 


 

 

01/06/2012 - 30/09/2012

 

(GU n. 130 del 6-6-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

DECRETO 1 giugno 2012

 

Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. (12A06432)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nella province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale e' stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visti gli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Protezione civile in data 30 maggio 2012, riguardanti gli elenchi dei comuni danneggiati delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province citate;

Decreta

Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da  cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute gia' operate in qualita' di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

3. Per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorita' comunale. L'Autorita' comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2012

Il Ministro: Monti

Allegato 1

 

ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI

 

Provincia di Bologna

1. Argelato 2. Baricella 3. Bentivoglio 4. Castello d'Argile 5. Castelmaggiore 6. Crevalcore 7. Galliera 8. Malalbergo 9. Minerbio 10. Molinella 11. Pieve di Cento 12. Sala Bolognese 13. San Giorgio di Piano 14. San Giovanni in Persiceto 15. San Pietro in Casale 16. Sant'Agata Bolognese

 

Provincia di Ferrara

1. Bondeno 2. Cento 3. Mirabello 4. Poggio Renatico 5. Sant'Agostino 6. Vigarano Mainarda

 

Provincia di Modena

1. Bastiglia 2. Bomporto 3. Campogalliano 4. Camposanto 5. Carpi 6. Castelfranco Emilia 7. Cavezzo 8. Concordia sulla Secchia 9. Finale Emilia 10. Medolla 11. Mirandola 12. Nonantola 13. Novi 14. Ravarino 15. San Felice sul Panaro 16. San Possidonio 17. San Prospero 18. Soliera

 

Provincia di Reggio Emilia

1. Boretto 2. Brescello 3. Correggio 4. Fabbrico 5. Gualtieri 6. Guastalla 7. Luzzara 8. Novellara 9. Reggiolo 10. Rio Saliceto 11. Rolo 12. San Martino in Rio 13. Campagnola Emilia

 

Provincia di Mantova

1. Bagnolo San Vito 2. Borgoforte 3. Borgofranco sul Po 4. Carbonara di Po 5. Castelbelforte 6. Castellucchio 7. Curtatone 8. Felonica 9. Gonzaga 10. Magnacavallo 11. Marcaria 12. Moglia 13. Ostiglia 14. Pegognaga 15. Pieve di Coriano 16. Poggio Rusco 17. Porto Mantovano 18. Quingentole 19. Quistello 20. Revere 21. Rodigo 22. Roncoferraro 23. Sabbioneta 24. San Benedetto Po 25. San Giacomo delle Segnate 26. San Giovanni del Dosso 27. Schivenoglia 28. Sermide 29. Serravalle a Po 30. Sustinente 31. Suzzara 32. Villa Poma 33. Villimpenta 34. Virgilio

 

Provincia di Rovigo

1. Bagnolo di Po 2. Calto 3. Canaro 4. Canda 5. Castelguglielmo 6. Castelmassa 7. Ceneselli 8. Ficarolo 9. Gaiba 10. Gavello 11. Giacciano con Baruchella 12. Melara 13. Occhiobello 14. Pincara 15. Salara 16. Stienta 17. Trecenta

 

 

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