FATTURA ELETTRONICA
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Fattura elettronica PA: obbligo per tutti al 31 marzo 2015
Tale norma ha inserito nell'ordinamento italiano l'obbligo previsto a livello comunitario di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.
A tale scopo l'art. 1, co. 211, della citata L. 244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sotto la supervisione di SOGEI S.p.A. e la gestione dell’Agenzia delle Entrate.
Il D.M. 3.4.2013, n. 55, delinea le regole tecniche e individua, per classi di pubbliche Amministrazioni, ledate di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, co. 209, L. 244/2007.
La Circolare 31.3.2014, n. 1, emanata dal MEF, fornisce interpretazioni sulle modalità di attuazione del D.M. 55/2013.
Infine, è giunto l'art. 25 del D.L. 24.4.2014, n. 66 (c.-d. Decreto "Irpef"), pubblicato nella G.U. 24.04.2014, n. 95, con il quale è stato anticipato al 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le Amministrazioni pubbliche, a eccezione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza, per i quali permane l'obbligo al 6 giugno 2014.
Le scadenze - Il Decreto Irpef anticipa l’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti “B2G” (Business to Government) tra pubblica amministrazione e fornitori, introducendo all'art. 25, co. 1, D.L. 24.4.2014, n. 66, un'anticipazione della tempistica nell'emissione della fattura elettronica al 31 marzo 2015. Tale data vale per le amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e per le Amministrazioni locali.
Dal prossimo 6 giugno 2014 decorrerà invece l'obbligo per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza.
Dunque, Ministeri e loro ripartizioni, Agenzie fiscali e Enti di previdenza, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.
La stessa disposizione di applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti Enti nazionali e alle Amministrazioni locali.
Inoltre, a partire dai 3 mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.
Il citato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014, stabilisce che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche dovranno riportare ilCodice identificativo di gara (Cig) e il Codice unico di progetto (Cup).
Definizione di fattura elettronica - La fattura PA è una fattura elettronica, così come definita dall'art. 21, co. 1, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, ed è la sola tipologia di fattura che verrà accettata dalle Amministrazioni. La fattura PA è caratterizzata da:
- un formato XML (eXtensible Markup Language): l’unico accettato dal Sistema di Interscambio;
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
- l’indicazione di un codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura, riportato nell'Indice delle pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile nel sito www.indicepa.gov.it/documentale/index.php;
- da un codice CUP e CIG, cioè il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
La documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le pubbliche Amministrazioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus
Cos'è la FatturaPA
La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
- il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l' unico accettato dal Sistema di Interscambio.
- l' autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
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