www.iContabilita.com

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home 730 2016 online

 

Modello 730 online

 2016  2017  2018 2019

 

 ISEE - ISSEU Università  

 

  IUC ( Tari - Tasi - Imu)  

 

 

Dichiarazione dei redditi da casa 

a domicilio

[Anche a domicilio]

 

Per informazioni scrivete a:  

 

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

 

 

I LAVORATORI DIPENDENTI e i PENSIONATI (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

 

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

 

- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);

 

- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.


 

 Il servizio è così organizzato:

 

numero1

 Invio copia dei documenti attraverso mail o posta ordinaria.

numero2  Elaborazione dei dati e comunicazione riepilogo della posizione.
numero3  Pagamento e conseguente trasmissione della dichiarazione.
numero4

 Invio del mod. 730 ufficiale al contribuente.

 


   

Per  PRENOTAZIONI  ed  INFORMAZIONI  :

 

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.   

 

Il servizio per la dichiarazione 730 2017 sarà attivato dal marzo 2017

 


Modello (*) Scadenza Costi
 ↓

 Modello 730 2017 

 

 Istruzioni 730 

  Consegna a CAF o  

professionista
abilitato 

31 maggio 2017

  Da € 60   

IVA inclusa

      

 

(*) in attesa 2017

 

  

 Indietro > 

 

 


 

Ultime notizie 2016 (pillole per chi vuole approfondire):

 


 

 

11 Agosto 2015

 

730 precompilato: spese sanitarie con il consenso del contribuente

 

 

Con un apposito Provvedimento (Prot. n. 103408/2015) l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell’ elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

 

 

L’utilizzo di tale dati sarà possibile grazie al Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef. 

 

 

 

Viene così posto rimedio ad una delle principali criticità relative all’implementazione del 730 precompilato, che avevo reso necessario per i contribuenti modificare il modello predisposto dall’Agenzia, vanificando la gran parte degli intenti semplificatori per i contribuenti. 

 

 

 

Ma già nella norma istitutiva del 730 precompilato si prevedeva che dal 2015 i soggetti preposti mettessero a disposizione dell’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie. Con l’emanazione del Provvedimento in commento, si apre dunque la fase di completamento di quello che dovrebbe rappresentare una delle maggiori innovazioni in ambito fiscale. 

 

Il fulcro di tutto è rappresentato dal Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef, che raccoglierà i dati trasmessi da farmacie, ospedali, medici, ecc. Una volta raccolti i dati in questa sorta di banca dati, questi non saranno trasmessi in via automatica all’Agenzia delle Entrate. Ma sarà quest’ultima a dover inviare al Mef l’elenco dei contribuenti a cui predisporrà la dichiarazione precompilata. Dalla banca dati saranno inviati all’Agenzia solo i dati relativi ai soggetti a cui verrà predisposto il 730 precompilato. I dati verranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate in forma aggregata per ciascun contribuente. Soli infine l’Agenzia determinerà l’ammontare delle spese agevolabili. 

 

 

 

Riassumendo, i passaggi previsti sono i seguenti: 

 

- i soggetti che erogano servizi sanitari inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi a tutte le prestazioni erogate a tutti i contribuenti; 

 

- successivamente, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; 

 

- il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate; 

 

- l’Agenzia determinerà l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

 

 

Le tipologie di spesa oggetto di comunicazione saranno le seguenti: 

 

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; 

 

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; 

 

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; 

 

e) farmaci per uso veterinario; 

 

f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort; 

 

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera); 

 

h) altre spese. 

 

 

 

E’ importante evidenziare che, in linea con le indicazioni del garante, sarà il contribuente che dovrà decidere se trasferire o meno tali dati all’Agenzia delle Entrate, il citato Provvedimento prevede infatti che non saranno comunicate all’Agenzia le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione. Inoltre, i dati relativi ai contribuenti che fruiranno del 730 precompilato dovranno essere cancellati. 

 

 

 

Altro onere per il contribuente che se non intende trasferire i propri dati all’Agenzia dovrà attivarsi tempestivamente, manifestando il proprio dissenso. 

 

Il contribuente può infatti esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

 

 

Tale opposizione viene manifestata con le seguenti modalità: 

 

a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; 

 

b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. 

 

Tale ultima modalità di opposizione potrà essere effettuare per le spese sanitarie sostenute dal 2016. 

 

 

 

Per le spese sanitarie sostenute nel 2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l’assistito, in alternativa può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all’Agenzia delle entrate (via mail, o recandosi personalmente allo sportello),, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. 

 

 

 

Per effettuare l’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, il contribuente può: 

 

a) inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; 

 

b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle Entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933+39 0696668933 (da estero); 

 

c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione fornita in allegato al provvedimento. 

 

 

Autore: Redazione Fiscal Focus

 

 

 


Ultime notizie 2015 (pillole per chi vuole approfondire):


 

03 dicembre 2014

 

L’Agenzia delle Entrate, dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 novembre del “decreto semplificazioni” n.175/14, rende note le modalità operative con le quali i contribuenti, entro il 7 luglio, potranno presentare autonomamente il 730 precompilato.

Infatti, sul sito dell’Agenzia sono reperibili la bozza del modello 730/2015 e le relative istruzioni con le quali viene precisato che dal 15 aprile la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione in una sezione del sito internet delle Entrate.

Per poterlo confermare o modificare direttamente, e poi inviare, il contribuente dovrà munirsi di un Pin che potrà essere richiesto online oppure per telefono o, in alternativa, recandosi presso un ufficio dell’Agenzia.

 

Fonte: Il Sole 24 ore 

 

 


Ultime notizie 2014 :


 

07 marzo 2014

 

Modello "730 SPECIAL" dipendenti senza sostituto d'imposta

 

L’articolo 51-bis del DL n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla  Legge n. 98/2013, ha previsto che a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50, comma 1, lettere a, c, c-bis, d, g, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i e l del TUIR) in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 ad un CAF ovvero ad un professionista abilitato.

La dichiarazione può essere presentata sia nel caso di esito contabile a debito che nel caso di esito contabile a credito.

Se dalla dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale ( in questo caso nel prospetto di liquidazione risultano compilati i righi da 231 a 245).

Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria (in questo caso nel prospetto di liquidazione risulta compilato il rigo 164).

 

 


 

 15 gennaio 2014

 

Prot. n. 4866/2014

 

Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2014 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

[...]

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Roma, 15 gennaio 2014

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera

 

 


 

 

12 Dicembre 2013 

 

Pubblicata la bozza del modello 730/2014

 

Numerose le novità

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 11 dicembre 2013 la bozza del modello 730/2014 (anno 2013).  

Le principali novità contenute nel modello 730/2014, suddivise per quadro, sono le seguenti: 

 

DESTINAZIONE 8 PER MILLE

 

- È possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana; 

 

FRONTESPIZIO

 

- Possono presentare il modello 730 i contribuenti sprovvisti di un sostituto d’imposta, se nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “730 dipendenti senza sostituto”;  


- da quest’anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante compensazione in F24, per pagare l’Imu dovuta per l’anno 2014 e le altre imposte non comprese nel modello 730 (come la Tares), sempre che possano essere versate con il modello F24; 


- viene elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile. 

 

QUADRO B 


- Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15 % la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B); 


- per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca. 

 

QUADRO E


- Per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50% (e vanno compilate le sezioni III-A e III-B del quadro E); 


- ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale (va compilata la sezione III-C del quadro E); 


- è prorogata fino al 31 dicembre 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. 

La proroga viene estesa fino al 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio (va compilata la sezione IV del quadro E); 


- viene riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65% fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E); 


- viene riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 % per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35); 


- le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politicisono elevate dal 19 al 24% (righi da E8 a E12, codici 41 e 42); 


- la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31); 


- per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro.

 

Fonte: Fiscal Focus

 

 


 

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

 

Comuni serviti 730 Felonica Sermide Ostiglia Occhiobello Cento Finale Emilia Modena Sant'Agostino Vigarano Mainarda Mirabello Milano Venezia Comacchio Mirandola Quistello  Parma Reggiolo Carpi Guastalla Moglia Reggio Emilia Ravenna Rimini Forli Correggio Bomporto Bastiglia San Felice sul Panaro Crevalcore Nonantola Renazzo Budrio Scortichino Massa Lombarda Argenta Portomaggiore Bondeno Poggio Rusco Ferrara Mantova Rovigo Emilia Romagna Lombardia Veneto Ficarolo  Gaiba Stienta Bologna BERGAMO BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA PIACENZA CREMONA 

 

Modello 730 online 2014 Modello 730 istruzioni Modello 730 congiunto Prenotazione Scadenza Compilazione Invio a distanza novità

CAF BONDENO FERRARA ISEE ISEEU RED 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: